Under 16, ridotte a sette le giornate di squalifica per Giammattei

Con un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso nota la riduzione della squalifica per Gioele Giammattei, giovane giocatore della Roma under 16 che in occasione degli ottavi di finale di andata playoff contro il Napoli aveva ricevuto nove giornate di squalifica. Dopo il ricorso richiesto dalla Roma, le giornate di squalifica si sono abbassate a sette. Ecco quanto apparso sul comunicato della FIGC:
La società A.S. Roma ed il calciatore Gioele Giammattei hanno proposto reclamo avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 124 del 28 aprile 2025), in relazione alla gara Napoli / Roma del 27 aprile 2025, andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B. [...] La reclamante ha chiesto la rideterminazione della sanzione. Il Giammattei avrebbe colpito l’assistente dell’arbitro al braccio in modo lieve ed involontario, confondendolo con un avversario; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36, primo comma, C.G.S.; vi sarebbe continuazione tra il gesto compiuto nei confronti dell’assistente e lo schiaffo al calciatore avversario che, in un brevissimo lasso di tempo, ha cagionato l’espulsione; infine, il Giammattei avrebbe presentato una dichiarazione di scuse da far pervenire alla terna arbitrale, allegandola al reclamo. [...] Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità delle sanzioni inflitte. [...] Deve escludersi, tuttavia, che lo schiaffo all’avambraccio possa integrare la fattispecie aggravata dal “contatto fisico”, prevista e sanzionata dal primo comma – lett. b) dell’art. 36. Al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza (cfr., per tutte: C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146), già formatosi sull’identica previsione sanzionatoria del previgente Codice, secondo il quale il “contatto fisico” deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata. Viceversa, nel caso di contatto leggero privo di conseguenze lesive, la sanzione va quantificata sulla base dei criteri generali, tenendosi altresì conto della accertata esiguità del contatto. Alla luce di quanto detto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessivamente afflittiva e deve essere ridotta. [...] Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S. Roma è accolto nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga la sanzione della squalifica per 7 (sette) giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
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