COMUNICATO AS ROMA - Accolto il ricorso dell'Associazione Movimento Consumatori. Giallorossi condannati a un risarcimento
Il Tribunale di Roma dà torto alla squadra giallorossa in merito ai rimborsi ai tifosi (secondo il club non era così), accogliendo il ricorso (leggi qui) dell'Associazione Movimento Consumatori. La Roma sarà dunque costretta a pagare un'ammenda. Di seguito il comunicato del club a riguardo:
"Il Giudice del Tribunale di Roma, Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, della XVII Sezione Civile, con ordinanza in data 3 gennaio 2022, accogliendo il ricorso della Associazione Movimento Consumatori, ha dichiarato la nullità ex artt. 33 co. 2 lett. b) e 36 cod. cons. della clausola “C” [“In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell’abbonamento, salvo che non derivino da responsabilità diretta di AS ROMA, per dolo e/o colpa grave, accertata con sentenza dell’autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento”] contenuta nelle condizioni generali di sottoscrizione dell’abbonamento relativo alla stagione sportiva calcistica Serie A 2018/2019 presso lo Stadio Olimpico di Roma; ha disposto che alla A.S Roma S.p.A. sia inibito l’uso della predetta clausola; ha ordinato la pubblicazione del provvedimento sul sito internet ufficiale della A.S. Roma S.p.A. e sui quotidiani nazionali “Il Messaggero” e “Il Corriere dello Sport” entro il 7 febbraio 2022 e ha fissato, a titolo di penale per ogni giorno di ritardo, la somma di Euro 1.000,00; ha condannato la A.S. Roma S.p.A. al pagamento in favore di Associazione Movimento Consumatori delle spese di lite quantificate in Euro 5.534,00, oltre esborsi, imposte e accessori come per legge, da distrarsi a favore dei difensori.