Caso Diawara, l'appiglio per il ricorso in una sentenza del 2010. Ma serve una comunicazione formale...
Tra le varie vicissitudini di questo inizio di stagione della Roma, c’è anche l’ormai famigerato pasticcio riguardante la mancata registrazione nella lista degli Over 22 di Amadou Diawara, costata ai giallorossi la sconfitta a tavolino sul campo dell’Hellas Verona.
L’ALERT DELLA DISCORDIA - Le ricostruzioni della vicenda effettuate nei giorni successivi raccontano di come sia presente, a livello informatico, un sistema che avvisa le società di eventuali errori commessi nella compilazione prima della presentazione definitiva e vincolante delle liste. La Roma avrebbe chiesto chiarimenti alla Lega Serie A riguardo questo alert ricevuto - si parla di un contatto telefonico, particolare di cui tenere conto -ricevendo un via libera dettato, probabilmente, dall’ipotesi di un errore informatico del sistema, e a seguito del quale Fonseca si è ritenuto libero di schierare il guineano.
IL PRECEDENTE - Un precedente di questo tipo, seppur diverso nella fattispecie, è datato 2010. Si parla di Calcio a 5, campionato Juniores, in una partita tra Aosta Calcio a 5 e Miracolo Piceno: la squadra aostana schierò tre calciatori quindicenni per i quali, come da articolo 34, comma 3 delle NOIF, serviva un’autorizzazione da parte del Comitato Regionale della LND, non presentando però tale documento e fu punita con la sconfitta a tavolino. L’Aosta Calcio a 5 presentò ricorso sostentendo di aver formalmente richiesto se questa autorizzazione fosse necessaria, ricevendo come risposta dal Delegato che si chiariva che nessuna autorizzazione era prevista per la partecipazione dei calciatori dianzi mentovati alle gare del Campionato Juniores perché trattavasi di “attività” giovanile. Con una sentenza del 27 luglio 2010, il presidente della Corte Mario Serio fece rigiocare quella partita, perché l’intento della ricorrente, almeno inizialmente propenso a richiedere l’autorizzazione, venne sicuramente fuorviato dalle errate assicurazioni in contrario fornitele da un soggetto federale specificatamente preposto alla materia, assicurazioni, non conosciute dal primo giudice al momento delle sue valutazioni, che mentre valgono a coonestare la buona fede del sodalizio aostano, nella sostanza penalizzato per fatto altrui, appaiono anche idonee a concretare quella particolare situazione rivestente connotazioni di eccezionalità, prevista dall’art. 17, comma 4, ultimo capoverso C.G.S.. In sostanza, una errata informazione da parte dell’organo preposto aveva portato all’equivoco.
COMUNICAZIONE FORMALE - Un caso oscuro e non completamente aderente a quello della Roma, ma comunque a esso in parte riconducibile, per l’apparente analogia di comportamento delle due società rispetto agli organi preposti. C’è però un punto fondamentale: l’Aosta Calcio a 5 presentò una richiesta formale e, infatti, fu lo stesso delegato a fornire alla Corte tale comunicazione che costituì prova dell’equivoco generato dall’errata indicazione fornita, mentre per quanto riguarda la Roma, al momento, si parla solamente di una telefonata con dei rappresentanti della Lega e questo renderebbe ovviamente impossibile utilizzarla come elemento decisivo del ricorso. Qualora, invece, oltre a questa telefonata, risultasse qualche altro tipo di comunicazione scritta tra la società giallorossa e la Lega, si avrebbero due appigli (la comunicazione stessa e sentenza del 2010) importanti per recuperare almeno il punto preso al Bentegodi e poi perso per inadempienze burocratiche.