Giudice sportivo, nessuna ammenda alla Roma. Quinta sanzione per Piris
Tramite il sito legaseriea.it, il Giudice Sportivo "premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società Fiorentina, Internazionale, Palermo, Pescara, Roma, Sampdoria, Siena e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori".
Ivan Piris, ammonito contro il Chievo, riceve la sua quinta sanzione.
IL COMUNICATO COMPLETO DEL GIUDICE SPORTIVO