Cagliari-Roma - Ipotesi ricorso al Tar, ecco cosa accadrà

20.03.2013 19:00 di  Alessandro Carducci  Twitter:    vedi letture
Cagliari-Roma - Ipotesi ricorso al Tar, ecco cosa accadrà
Vocegiallorossa.it
© foto di Alberto Fornasari

La storia infinita: Cagliari-Roma si sarebbe dovuta giocare quasi sei mesi fa, esattamente il 23 settembre. Fu invece rinviata dal Prefetto di Cagliari dopo il comunicato con il quale il presidente del club sardo, Massimo Cellino, aveva invitato i propri tifosi a recarsi allo stadio, nonostante la gara dovesse disputarsi a porte chiuse, proprio per ordine della Prefettura. Il Giudice Sportivo aveva così decretato lo 0-3 a tavolino per la Roma, decisione confermata il 20 novembre scorso anche dalla Corte di Giustizia Federale. Nel frattempo, il Cagliari aveva presentato ricorso anche al Tar della Sardegna, affinché annullasse il decreto con il quale il Prefetto di Cagliari aveva rinviato la gara. Il Tar aveva poi accolto il ricorso del Cagliari ma il provvedimento, a causa dell'autonomia della giustizia sportiva, non può avere alcun effetto sulla decisione della Corte di Giustizia Federale di decretare la vittoria a tavolino della Roma. Il Cagliari però, lo scorso 20 dicembre, aveva presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia del Coni (il terzo e ultimo grado della Giustizia Sportiva), che ha dato nuovamente ragione alla Roma confermando la vittoria dei giallorossi.

IL RICORSO AL TAR – E’ notizia di questa mattina: il Cagliari starebbe pensando di ricorrere al Tar del Lazio. Esauriti i gradi di giudizio della Giustizia Sportiva, infatti, la legge prevede che si possa fare ricorso esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale della regione Lazio per “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2” . Così recita la legge 280 del 2003, che regola i rapporti tra la Giustizia ordinaria e quella sportiva. In particolare, “è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto  l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”, così come “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

LA SENTENZA 49 DEL 2011 – Qualora il Cagliari decidere di fare ricorso, una sentenza della Corte Costituzionale di due anni fa potrebbe venire in aiuto della Roma. Nella fattispecie, il Tar ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di alcuni commi del già citato decreto legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, con legge n. 280 del 2003  “nella parte in cui riserva al giudice sportivo la cognizione sulle controversie relative alle sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendola al giudice amministrativo, anche là dove esse incidano su  diritti ed interessi legittimi che, per l’ordinamento generale, il rimettente TAR è chiamato a tutelare”.  La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le perplessità del Tar, legittimando quindi definitivamente l’autonomia dell’ordinamento sportivo. La Roma, difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, si dice quindi ottimista sull’esito di un possibile ricorso che, al massimo, potrebbe pronunciarsi su un eventuale risarcimento nei confronti del Cagliari (che non coinvolgerebbe la Roma) senza avere l’autorità di mettere in discussione il pronunciamento dell’Alta Corte del Coni.