Ammenda alla Roma per la stipulazione del contratto di Riise
Tramite il sito ufficiale figc.it, la Commissione Disciplinare della FIGC ha comunicato le sanzioni applicate a club, dirigenti, calciatori e agenti di calciatori per una serie di violazioni al Codice di Giustizia Sportiva e al Regolamento Agenti di calciatori in vigore all’epoca dei fatti contestati.
Un'ammenda di diecimila euro è stata inflitta alla Roma "a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Daniele Pradè", all'epoca dei fatti DS giallorosso, che è stato sazionato "per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di lettera di incarico in data 14 giugno 2008 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. John Arne Riise nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 15 luglio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.34)".
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