UFFICIALE - Giudice sportivo: chiusa la Curva Sud per un turno, ecco le motivazioni

07.04.2015 17:11 di  Redazione Vocegiallorossa  Twitter:    vedi letture
UFFICIALE - Giudice sportivo: chiusa la Curva Sud per un turno, ecco le motivazioni
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© foto di Federico Gaetano

Il giudice sportivo, Gianpaolo Tosel, ha reso noto i provvedimenti in seguito alla scorsa giornata di campionato.

In particolare, "letta la relazione dei collaboratori dal Procuratore federale nella quale, tra l’altro, si attesta che i 
sostenitori della squadra giallo-rossa collocati nel settore denominato “curva sud”, all’inizio della 
gara ed al 40° del primo tempo, esibivano quattro striscioni, dal tenore provocatoriamente 
insultante per la madre di un sostenitore della squadra avversaria, deceduto in drammatiche 
circostanze; 
rilevato altresì che dal medesimo settore, al 3°, 14°, 22° e 40° minuto del primo tempo, venivano 
ancora una volta indirizzati ai tifosi partenopei insultanti cori espressivi di discriminazione per 
motivi di origine territoriale (cfr CU 75 del 31 ottobre 2014, CU 80 del 10 novembre 2014 ); 
considerata la gravità di tale comportamento, idoneo ad acuire il clima di tensione tra le opposte 
tifoserie: 
non ricorrendo il concorso delle circostanze ad effetto attenuante ex art. 13 n. 2 CGS; 
visti gli artt. 12, nn 3 e 6, e 18, n 1 lett. e) CGS; 
 
P.Q.M. 
delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato 
“Curva Sud” privo di spettatori".

Inoltre viene comminata un'ammeda di 12.000 euro  "alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un 
componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una 
apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione 
rilevata dai collaboratori della Procura federale; per avere inoltre, omesso di intervenire, 
nonostante i reiterati solleciti arbitrali, affinché i raccattapalle sistematicamente ed 
intenzionalmente non ritardassero la ripresa del giuoco".

Il giudice sportivo ha anche squalificato Vasilis Torosidis perché, diffidato, ha rimediato un'ammonizione della gara contro il Napoli. Per il Torino, prossimo avversario della Roma, squalificato Migjen Basha 

 

Gianpaolo Tosel ha quindi decretato la chiusura della Curva Sud per gli striscioni esposti nel corso della gara contro il Napoli. Il giudice sportivo, diversamente dal solito, ha motivato il provvedimento anche con la mancanza "delle circostanze ad effetto attenuante ex art. 13 n. 2 CGS". Cosa dice esattamente l'articolo 13, comma 2, del Codice di Giustizia Sportivo?

Art. 13, Codice di Giustizia Sportivo
2. "La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione 
dell’articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate 
nel precedente comma 1".

Il comma 1 recita testualmente

1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione 
dell’articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: 13
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di 
gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo 
impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; 
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti 
per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri 
sostenitori responsabili delle violazioni; 
c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, 
simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di 
discriminazione; 
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte 
espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; 
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.